[ Brexit ]. La tormentata storia tra Europa e Regno Unito inizia nel 1973, quando il governo conservatore britannico di Hedward Heath firmò l’accordo per l’ingresso nel mercato comune e la monarchia inglese entrò a far parte, insieme a Irlanda e Danimarca, della CEE.
Dopo due anni si celebrò un referendum simile a quello del 2016, solo che nel 1975 vinse il “Remain”, mente nell’ultimo clamoroso voto popolare inglese, la maggioranza dei cittadini britannici, residenti in UK (gli unici che potevano votare!), ha votato “Leave”.
Dopo anni di incertezze (Deal-No Deal), l’accordo di recesso dalla UE è stato approvato dal Consiglio europeo e, dal 1 febbraio 2020, il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Unione. L’entrata in vigore dell’accordo di recesso segnerà la fine del periodo previsto dall’articolo 50 del Trattato Ue e l’inizio di un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020.
Gli Stati membri hanno preparato o adottato misure nazionali affinché i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, anche non appartenenti all’UE, possano rimanere legalmente residenti in applicazione della Direttiva 2004/38/UE.
Per fornire ulteriore chiarezza sulla situazione, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri dell’UE, ha già messo a disposizione una tabella di sintesi e una domanda e risposta sui diritti di residenza dei cittadini del Regno Unito in ciascuno degli Stati membri dell’Unione.
Anche il Governo inglese ha predisposto una guida on line per orientare i propri cittadini a muoversi nella burocrazia italiana, in vista del termine del periodo transitorio, quando cioè anche i cittadini del Regno Unito dovranno richiedere un permesso di soggiorno come gli altri cittadini extra UE. Qui il link per ogni utilità: https://www.gov.uk/guidance/living-in-italy
In questi ultimi anni, il nostro Studio ha accolto le richieste di assistenza di numerosi cittadini e cittadine con il passaporto della Regina, al fine di predisporre le loro istanze di concessione della cittadinanza italiana. Per molti e molte di loro, il passaporto italiano rappresenta il simbolico coronamento di una vita nel nostro Paese; per altri/e, magari in Italia da meno tempo, significa poter avere la doppia cittadinanza ed un lascia- passare in Europa per sé e per i propri figli, senza l’incubo delle code in Questura o ai controlli di frontiera in aeroporto, insieme agli altri cittadini extra UE.
I requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza, in quanto cittadini europei, sono e saranno, almeno sino al 31 dicembre 2020, i seguenti:
- Risiedere in Italia da almeno 4 anni regolarmente;
- Non avere precedenti o pendenze penali;
- Disporre di un reddito sufficiente al proprio mantenimento in Italia e a quello dei familiari conviventi (ultime 3 dichiarazioni dei redditi);
- Ultimo, ma non ultimo, dal dicembre 2018, con l’introduzione delle modifiche del c.d. Decreto Salvini, avere un livello certificato di conoscenza della lingua italiana B1.
Sempre con le recenti modifiche introdotte con il Decreto sicurezza leghista, la durata della procedura può essere di 48 mesi, anche se molto dipende dalla Prefettura territorialmente competente per il disbrigo dell’istruttoria.
Pertanto, mentre si attendono gli esiti di un lungo iter burocratico, tempestato di insidie, per l’ottenimento del doppio passaporto, raccomandiamo ai cittadini britannici presenti in Italia di:
- se si vive stabilmente in Italia, è necessario registrarsi anagraficamente come residenti nel nostro Paese. Il Comune di residenza chiederà, come ha sempre richiesto a tutti i cittadini europei dal 2007 ad oggi, di dimostrare a che titolo si vive in Italia (si veda il Decreto legislativo n. 30/2007);
- se si è già residenti, è bene verificare di aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di soggiorno come cittadini europei. Tale certificazione va richiesta al momento dell’iscrizione anagrafica, a dimostrazione che si è ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla citata direttiva, recepita dal D.lgs. 30/2007, appena citato.
- dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legalein Italia è possibile chiedere un documento di soggiorno permanente che conferma il diritto a soggiornare in modo permanente nel Bel paese, senza particolari condizioni. Il documento deve essere richiesto presso il Comune di residenza.
Questo attestato può rivelarsi un utile strumento per l’adempimento di formalità amministrative o nei rapporti con le autorità competenti in futuro. Ciò significa che è molto probabile che, all’esito del periodo transitorio, le Questure, non potranno più chiedere ai cittadini del Regno Unito, di dimostrare se hanno un lavoro, se dispongono di risorse sufficienti, di un’assicurazione sanitaria, ecc.
Come richiedere il documento di soggiorno permanente:
Per ottenere un documento che certifica il diritto di soggiorno permanente in Italia, è necessario provare di avervi vissuto legalmente per almeno 5 anni.
La domanda, va presentata al Comune di residenza, con una marca da bollo da 16€, e sarà bene allegare diversi documenti giustificativi, a seconda della situazione personale e professionale (lavoratore dipendente, libero professionista, disoccupato, pensionato, studente, familiare di un lavoratore, etc..).
Abbiamo notizie di una grande disomogeneità da parte dei Comuni italiani nella richiesta della documentazione a corredo dell’istanza e suggeriamo di predisporre ogni documento utile a dimostrare il possesso ininterrotto dei requisiti richiesti nei 5 anni precedenti alla domanda, ovvero:
- un certificato di iscrizione anagraficavalido, rilasciato al momento dell’arrivo in Italia, rilasciato da altro comune di residenza dove si è vissuto in precedenza;
- documenti, come buste paga, rendiconti bancari, bollettini per il pagamento delle imposte, dichiarazioni dei redditi, che provano che si è lavorato, studiato, svolto un’attività professionale, o che semplicemente si è autosufficienti o che si sta cercando lavoro.
- copia della tessera sanitaria in corso di validità;
- se si è familiare a carico di un cittadino lavoratore, sarà necessario dimostrare la condizione di “familiare a carico”.
Ricordiamo inoltre che le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
I requisiti suesposti possono pertanto essere autocertificati e le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Le amministrazioni sono tenute a rilasciare il documento di soggiorno permanente il più presto possibile. Solo l’ assenza dal paese ospitante (Italia) per oltre 2 anni consecutivi può comportare la perdita del diritto di soggiorno permanente.
In alcuni casi specifici è possibile richiedere il soggiorno permanente prima dei 5 anni.
Come detto, gli stessi diritti si applicano ai familiari cittadini dell’UE. Anch’essi hanno il diritto di richiedere un documento di soggiorno permanente se hanno vissuto legalmente nel paese per 5 anni consecutivi.
Per ogni ulteriore chiarimento o assistenza, non esitate a contattarci.