Ultime modifiche in tema di detenzione amministrativa nei C.I.E.

Ultime modifiche in tema di detenzione amministrativa nei C.I.E.
26/03/2014 spaziofranco

La detenzione amministrativa dei migranti irregolari in attesa espulsione (disciplinata dall’art. 14 Testo Unico Immigrazione) prima nei C.P.T.(A.) – centri di permanenza temporanea e assistenza – poi, dal 2009, nei rinominati C.I.E. – centri di identificazione e espulsione – era arrivata a durare anche fino a 18 mesi a seguito del recepimento della direttiva c.d. rimpatri (2008/115/CE) ad opera della legge 129/2011 di conversione con modificazioni del d.l. 89/2011.

La direttiva, che introduce come modulo ordinario di espulsione la c.d. partenza volontaria, stabilisce, in alcuni casi, la facoltà per gli stati membri di restringere – a libertà personale dei migranti ‘espellendi’ fino a 18 mesi. La detenzione dei migranti viene inserita in un meccanismo di “gradualità espulsiva” e va intesa come extrema ratio.
L’Italia, dandone attuazione tardiva, modificava la propria disciplina e – riformulando il citato articolo 14 – prevedeva con una sequenza di proroghe bimestrali ( dopo la convalida iniziale da parte del Giudice di pace del primo periodo pari a 30 giorni ) un trattenimento fino a 6 mesi, con un ulteriore possibile prolungamento di altri 12 mesi quando lo straniero trattenuto non cooperava al suo rimpatrio o permanevano ritardi nell’ottenimento dei documenti di viaggio da parte delle autorità consolari del paese d’origine.
Nel 2013 una task force interna del Ministero dell’interno ha prodotto un documento programmatico sui CIE, dove tra le varie criticità rilevate, si sottolineava la sostanziale inutilità del trattenimento oltre i 12 mesi ai fini dell’effettivo allontanamento.
(http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/1_013_doc_cie_documenti.pdf)
Per un quadro aggiornato sui C.I.E. attualmente funzionanti si rinvia a
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html

Con la legge 30 ottobre 2014, n. 161 -la c.d.Legge europea 2013-bis- , entrata in vigore il 25-11-2014, il tempo massimo di permanenza nei CIE è stato ridotto a 90 giorni. La legge fa proprio un emendamento a firma dei senatori Manconi e Lo Giudice, che evidenziano come l’estensione del trattenimento a 18 mesi non ha migliorato il tasso di espulsioni e ha prodotto una maggiore tensione all’interno dei CIE. I relatori dell’emendamento rilevano, altresì, che, secondo fonti istituzionali, nei casi in cui l’espulsione viene effettuata (il 42% dei migranti trattenuti) il tempo medio richiesto è intorno ai 60 giorni.
Le modifiche introdotte all’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/98 (T.U. Imm.) stabiliscono:
– che oltre i primi 30 giorni il giudice su richiesta del questore può concedere una proroga di ulteriori 30 giorni “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”;
– che trascorso tale termine il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe “qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”;
– che in ogni caso “il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni”.
L’altra importante novità riguarda gli stranieri ex detenuti. Sul punto il nuovo testo dell’art. 14, comma 5, prevede che “lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni (..) può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni “ . E ancora “nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni (..)”. La norma sancisce chiaramente che le autorità competenti (istituti penitenziari, questure, ambasciate e consolati) devono raccordarsi durante l’esecuzione penale ai fini dell’identificazione del detenuto straniero per evitare che – nei casi in cui sia da allontanare a fine pena – egli debba essere ulteriormente ristretto nei CIE (problematica della c.d. doppia pena). Tale disposizione va nella stessa direzione di rendere più efficace il raccordo tra autorità competenti quando trattasi di migranti detenuti, come stabilisce dai primi mesi di quest’anno il comma 5-bis dell’art. 16 T.U. Imm. per la sola espulsione (giudiziaria) come misura alternativa alla detenzione (a seguito delle modifiche ex d.l. 146/13, convertito con mod. dalla legge 10/14).
Subisce ritocchi anche l’art. 14, comma 5-bis, laddove si prevede il ricorso all’ordine questorile di allontanamento (e quindi il divieto di procedere con il trattenimento) tutte le volte in cui “dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza”.
Infine viene rimodulata la durata del divieto di reingresso, consentendo che la misura dell’espulsione conseguente a condanna per trasgressioni dello stesso divieto possa essere di 3 anni anziché dei 5 prima previsti.
A questo punto sarà interessante analizzare le prassi delle questure e gli sviluppi giurisprudenziali per capire se la descritta nuova configurazione normativa riduca al minimo – e solo in casi eccezionali – il ricorso al trattenimento, nello spirito della richiamata direttiva.

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