Lo scorso 26 gennaio è stato pubblicato il nuovo Decreto flussi per l’anno 2023 con DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi). Il decreto fissa una quota importante di ingressi pari a 82.705 unità, di cui 38.705 destinate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato, autonomo, stagionale e alla conversione dei permessi per motivi di studio o lavoro stagionale in motivi di lavoro.
L’invio delle domande avverrà a partire dal 27 marzo 2023 alle h 9.00.
Il Decreto Flussi è una previsione importante e molto attesa perché consente di immettere nel mercato del lavoro nuove risorse, necessarie all’economia italiana. Abbiamo già dato conto delle contraddizioni e della poca efficacia di questo meccanismo. Resta il fatto che resta l’unica occasione con cadenza annuale che consente da un lato ai tanti studenti e studentesse stranieri che tra una sessione d’esami ed un master non riconosciuto, desiderano affacciarsi al mondo del lavoro in Italia. Dall’altro lato, è l’unico strumento che hanno le imprese di reperire forza lavoro all’estero, soprattutto in settori strategici come agricoltura e trasporti e attraverso canali di immigrazione regolare. Anche quest’anno, l’inquietudine serpeggia tra le associazioni datoriale e le imprese che non sanno bene da dove partire per presentare le richieste.
Le conversioni dei permessi per studio
Chi non ha terminato il proprio corso di studi o è in possesso di un diploma rilasciato da un istituto non accreditato o frequenta una scuola di perfezionamento della lingua italiana, può in questa occasione presentare la richiesta per vedere il proprio titolo di studio trasformato in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.
Le domande potranno essere presentate anche con la sola ricevuta di primo rilascio del permesso per studio o in fase di rinnovo. Per il lavoro subordinato, si dovrà presentare un’offerta di lavoro per oltre 20 ore settimanali, mentre per le conversioni in lavoro autonomo è necessaria la verifica di alcuni requisiti, anche economici. Per le conversioni dei permessi sarà richiesta, oltre agli altri documenti, l’attestazione di idoneità alloggiativa e tutta la documentazione dovrà essere caricata in domanda prima dell’invio.
Le domande di assunzione dei lavoratori stranieri residenti all’estero
I lavoratori che sono residenti all’estero (ovvero che non possiedono un permesso di soggiorno valido o in fase di rinnovo) potranno invece aspirare all’ottenimento di una quota di ingresso per lavoro subordinato non stagionale. Si tratta però solo di alcune nazionalità che sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. I cittadini con passaporto di altra nazionalità non vi potranno accedere.
Inoltre, è necessario ricordare che le aziende che potranno assumere devono operare ESCLUSIVAMENTE nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, mentre le conversioni potranno essere effettuate in tutti i settori.
Alcune novità
Una importante novità introdotta quest’anno riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego, attraverso l’invio di un modulo per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale che trovate qui.
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Un’altra importante novità introdotta con il c.d. Decreto semplificazioni già da giugno 2022, è che trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande, senza che siano emersi motivi ostativi all’accoglimento, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore o lavoratrice.
Il visto di ingresso dovrà poi essere rilasciato entro venti giorni dalla relativa domanda. Su questo punto abbiamo già le nostre perplessità, constatando con mano le complessità ed i ritardi con cui vengono rilasciate queste e altre tipologie di visto ad oggi.
Agli operatori del settore ed auspicabilmente al Governo, dovrebbe essere nota la mole di lavoro che le nostre rappresentanze consolari non riescono a smaltire.
Un’ultima novità: per quanto riguarda le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro, queste sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati o commercialisti ed esperti contabili). Sarà quindi necessario rivolgersi ai professionisti che seguono l’azienda su tali profili per poter ricevere le attestazioni richieste.
Come già ben spiegato dall’Avv. Marco Paggi di ASGI nel suo recente commento a questo decreto flussi “si demanda in via esclusiva ai consulenti ed alle associazioni datoriali di categoria , oltre alle condizioni contrattuali di lavoro, di asseverare in particolare la capacità finanziaria del datore di lavoro in relazione alle previste assunzioni, salvo ammettere l’esenzione da detta asseverazione in favore delle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che avranno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa [..]”.
Infatti, in caso di esito positivo di dette verifiche, gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22 convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.
Ancora una volta si preannuncia una strada in salita per le aziende ed un sogno sempre più lontano per i cittadini stranieri all’estero, che spesso desiderano raggiungere l’Italia per ricongiungersi con i propri familiari e migliorare le proprie condizioni di vita attraverso canali di ingresso regolari.
Si aggiunga che i settori individuati dal Governo per immettere lavoratori stranieri in Italia, sembrano per lo più dedicati ad una popolazione maschile (edilizia, trasporti, cantieristica..), il che esclude -anche se non sulla carta- una buona parte delle lavoratrici straniere che vorrebbero aspirare ad un lavoro regolare in Italia. Infine si ricorda che, sebbene di fatto le quote per le domande di assunzione dei lavoratori all’estero si esauriranno nei primi secondi dopo l’apertura del c.d. “click day”, le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle quote previste, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.