Il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, ha introdotto importanti novità in tema di separazione e di divorzio volte a semplificare le relative procedure.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
L’art. 6 della suddetta legge attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e sono alternative al contenzioso.
L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, a cura degli avvocati, entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti, o incapaci, o portatori di handicap grave, il Pubblico Ministero deve valutare se gli accordi sia corrispondenti o meno all’interesse degli stessi.
Ove quest’ultimo ritenga che l’accordo raggiunto risponda all’interesse dei figli, autorizza l’accordo, in caso contrario, entro 5 giorni, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti davanti a sé.
Nel caso in cui i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti, o incapaci, o portatori di handicap grave, il Pubblico ministero è chiamato a verificare che l’accordo non presenti irregolarità e, ove non ne ravvisi, comunica il suo nulla osta.
Una volta che l’accordo è autorizzato (convenzione con figli) o assistito da nulla osta (convenzione senza figli), l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro 10 giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5.
L’accordo raggiunto con l’aiuto degli avvocati produce gli effetti e tiene luogo del provvedimento giudiziale di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
Convenzione innanzi all’ufficiale dello stato civile.
La nuova legge, all’art. 12, consente, inoltre, ai coniugi privi di figli minorenni, o maggiorenni economicamente non autosufficienti, o incapaci, o portatori di handicap grave che hanno già trovato un accordo su separazione, divorzio, modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, senza che sia stato necessario l’aiuto dei rispettivi avvocati, di concludere una convenzione innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi, ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio, o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Occorre evidenziare, infine, che quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all’ufficiale dello stato civile, il termine di tre anni che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile.