Se siete degli statali, vedovi o vedove di dipendenti pubblici, date un’occhiata ai cedolini della pensione di reversibilità: ne mancherà un pezzettino, il tredicesimo.
“Così dispone la legge” risponderebbe l’ex Inpdap – oggi Inps – a chi ne chiedesse ragione. Ma è sempre vero?
L’Inps/Gestione Pubblici sospende l’ erogazione della tredicesima mensilità sulle pensioni di reversibilità a chi è ancora in servizio e percepisce dunque un proprio stipendio. Lo fa, come fa e deve fare qualsiasi altra cosa, perché esiste una norma che lo impone. In questo caso, l’articolo 97 del DPR 1092/1973.
La norma dispone infatti che al titolare di pensione “che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici (…) non competono la tredicesima mensilità e l’assegno di carovita per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita”
Come dire: si possono cumulare due tredicesime da pensione (la propria e quella di reversibilità), ma non quelle da stipendio e da pensione se si lavora ancora.
Nel 1992, però, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale l’art.97 nella parte in cui non fissa il limite di retribuzione oltre il quale agisce il divieto di cumulo.
La Corte Costituzionale è il Giudice delle Leggi, cioè l’organo di controllo della legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni e le sue censure rendono invalide quelle in contrasto con i nostri principi costituzionali.
Ventiquattro anni fa la Corte era stata chiamata a controllare e valutare che la norma fosse conforme al principio di uguaglianza ( parità fra lavoratori ancora in servizio ed ex lavoratori già in pensione) e al principio di proporzionalità della retribuzione ( il diritto di percepire un compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione ). Con l’esito che si è detto.
Eppure L’Ente previdenziale ha continuato ad applicare l’art.97 e tuttora lo applica, sospendendo le tredicesime ai pensionati – lavoratori. Vediamo perché.
L’interpretazione dell’ex Inpdap è che la sentenza in realtà non abbia stabilito che vietare il cumulo di tredicesime sia incostituzionale, ma che lo sia l’assenza di un’ indicazione di limite retributivo, oltre il quale scatterebbe il divieto. E poiché nessuna riforma si è mai più preoccupata di inserire una simile soglia, l’art.97 è tuttora in vigore e il principio di divieto di cumulo, legittimamente applicabile.
La questione ha fatto discutere e, negli anni, ha dato luogo a molte pronunce della Corte dei Conti ( che è il giudice competente per le pensioni dei lavoratori pubblici) e persino ad un successivo intervento chiarificatore della stessa Corte Costituzionale: è vero, il divieto di cumulo non è incostituzionale in sé, ma lo diviene se non ne sono tracciati i limiti.
Tutto ciò però, sembra non essere ancora bastato all’Inps/Pubblici che prosegue nella sospensione. Contro la quale si può intervenire ricorrendo prima in via amministrativa e poi alla Corte dei Conti.
Molti dipendenti/pensionati l’hanno fatto e con un tale tasso di successo che c’è da chiedersi quanto sia sensato, da parte dell’Amministrazione, insistere nell’applicazione del divieto.
Probabilmente, è proprio il caso di darla quella occhiata ai cedolini.
M. Raffaella Restuccia Consulente